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Sez. 1, Sentenza n. 6209 del 28/06/1994 (Rv. 487243 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - Procedimenti concorsuali a carico dell'assicuratore (effetti) | Impresa assicuratrice - Sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa - Impresa cessionaria del portafoglio - Indennizzi in misura eccedente il massimale determinato per legge - Pagamento in relazione a sinistri successivi alla pubblicazione del decreto di liquidazione - Relative polizze - Premio - Precedente riscossione da parte della società divenuta insolvente - Recupero di tali eccedenze a mezzo di insinuazione nella procedura concorsuale - Ammissibilità - Privilegi stabiliti dalla legge a favore dell'assicurato e del danneggiato - Spettanza.
Stato
decisa il 1994-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487243-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - Procedimenti concorsuali a carico dell'assicuratore (effetti)

In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa cessionaria del portafoglio dell'impresa assicuratrice sottoposta a liquidazione coatta amministrativa a norma del D.L. n. 576 del 1978, conv. nella legge n. 738 del 1978, la quale abbia pagato - in relazione a sinistri verificatisi dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione e riguardanti polizze per le quali l'impresa assicuratrice, poi divenuta insolvente, aveva già riscosso i premi - indennizzi in misura eccedente il massimale determinato per legge e comprendente anche la franchigia di lire 100.000 per danni a cose, ha diritto di rivalersi, per tali eccedenze, nei confronti dell'impresa sottoposta a liquidazione coatta e può, di conseguenza inserirsi nella procedura concorsuale con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dell'assicurato e del danneggiato, in quanto detta impresa cessionaria - che, non avendo percepito i premi, è soggetta all'obbligo di anticipazione degli indicati indennizzi nei limiti del massimale di polizza, ma ha diritto di rivalsa verso il Fondo di garanzia delle vittime della strada per le sole somme minime stabilite per legge - resterebbe depauperata senza causa (con conseguente indebito arricchimento dell'impresa in liquidazione) se non le fosse riconosciuta l'esperibilità dell'azione surrogatoria prevista dall'art. 29, comma secondo, della legge n. 990 del 1969.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 3, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)