diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7991 del 27/06/1984 Ud. (dep. 04/10/1984) Rv. 165921 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ DI LOCOMOZIONE - GRADO, MEZZI, DURATA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165921-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ DI LOCOMOZIONE - GRADO, MEZZI, DURATA - IRRILEVANZA.*

Ai fini della sussistenza del reato di sequestro di persona, una volta accertata la privazione della libertà di locomozione, sono irrilevanti non solo il grado di tale privazione e i mezzi usati per imporla, ma altresì la durata di essa. (V mass n 147198; (V mass n 143870).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)