diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2933 del 11/05/1982 (Rv. 420836 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - QUANTIFICAZIONE - SOSTANZE E REDDITI DEL CONIUGE OBBLIGATO - ACCERTAMENTO - CRITERI PRESUNTIVI - AMMISSIBILITĂ€ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420836-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - QUANTIFICAZIONE - SOSTANZE E REDDITI DEL CONIUGE OBBLIGATO - ACCERTAMENTO - CRITERI PRESUNTIVI - AMMISSIBILITĂ€ - CONDIZIONI.*

Nell'indagine sulle sostanze e sui redditi del coniuge obbligato, al fine della quantificazione dell'assegno di divorzio, il giudice del merito può ricorrere, in via integrativa, ad elementi presuntivi o valutazioni equitative solo dopo aver raggiunto il maggior livello possibile di precisa Determinazione dell'ammontare di quelle sostanze e di quei redditi, e, quindi, solo dopo aver ammesso i mezzi di prova offerti dalle parti, se idonei a fornire dati concreti su tale ammontare. (V 4897/78, mass n 394611).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)