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Codice della navigazione

Testo in vigore al

Art. 1071 Vendita di parti separate e pertinenze

1. Alla procedura di vendita di parti separate o di cose che costituivano pertinenze dell'aeromobile, si applicano le norme del codice di procedura civile relative alla vendita di cose mobili.

Art. 1072 Liberazione dell'aeromobile dai privilegi e dalle ipoteche

1. La liberazione dell'aeromobile dai privilegi e dalle ipoteche e' regolata dagli articoli 673 a 679; ma il processo e' promosso avanti il pretore, nella circoscrizione del quale si trova l'aeromobile.

Art. 1073 Rinvio

1. All'esecuzione per consegna dell'aeromobile, alla estinzione e alla sospensione dei processi di esecuzione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in materia.

2. Alla distribuzione del prezzo si applicano gli articoli 680, 681 del presente codice.

Capo III. Dei procedimenti cautelari

Art. 1074 Provvedimento di autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione a procedere a sequestro giudiziario o conservativo deve contenere:

  1. 1) il divieto al proprietario debitore di disporre dell'aeromobile o della quota senza ordine di giustizia;

  2. 2) l'intimazione al comandante di non far partire l'aeromobile e, se si tratta di aeromobile in corso di viaggio, di non farlo ripartire dall'aeroporto di arrivo;

  3. 3) gli elementi di individuazione dell'aeromobile o della quota di aeromobile cui si riferisce l'autorizzazone.

Art. 1075 Notificazione del provvedimento

1. Il provvedimento di autorizzazione, ad istanza del creditore, deve essere notificato al proprietario ed al comandante. Esso deve essere notificato anche al proprietario non esercente, se chi agisce e' creditore dell'esercente non proprietario ed e' assistito da privilegio aeronautico, e al terzo proprietario, se si tratta di aeromobile o quota di aeromobile gravati da privilegi o da ipoteche.

2. Se si tratta di aeromobile in corso di viaggio, il giudice adito puo' prescrivere che la notificazione del procedimento al comandante sia eseguita con le modalita' indicate nel secondo comma dell'articolo 650.

Art. 1076 Pubblicita' del provvedimento

1. Il provvedimento notificato e', a cura del creditore, trascritto nel registro d'iscrizione dell'aeromobile e, per gli aeromobili che ne sono provvisti, annotato sul certificato di immatricolazione.

Art. 1077 Revoca del sequestro

1. Il giudice competente a sensi del secondo comma dell'articolo 1055, ovvero il giudice avanti il quale pende il giudizio di convalida, revoca, con decreto, il provvedimento di autorizzazione, se il debitore prova di aver costituito cauzione pari alla minor somma tra il valore dell'aeromobile e l'ammontare del credito e delle spese giudiziali, ovvero se, trattandosi di crediti per danni a terzi sulla superficie, il debitore stesso produce la nota vistata dal ministro per l'aeronautica o la polizza di assicurazione.

Art. 1078 Amministrazione dell'aeromobile sequestrato

1. L'amministrazione dell'aeromobile sequestrato e' regolata dalle disposizioni dell'articolo 652.

Parte terza. Disposizioni penali e disciplinari

Libro primo. Disposizioni penali

Titolo primo. Disposizioni generali

Art. 1080 Applicabilita' delle disposizioni penali

1. Il cittadino o lo straniero, che, essendo al servizio di una nave o di un aeromobile nazionale, commette in territorio estero un delitto previsto dal presente codice, e' punito a norma del medesimo. Il colpevole che sia stato giudicato all'estero e' giudicato nuovamente nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta.

2. Le disposizioni penali di questo codice non si applicano ai componenti dell'equipaggio e ai passeggeri di nave o di aeromobile stranieri, salvo che sia diversamente stabilito.

Art. 1081 Concorso di estranei in un reato previsto dal presente codice

1. Fuori del caso regolato nell'articolo 117 del codice penale, quando per l'esistenza di un reato previsto dal presente codice e' richiesta una particolare qualita' personale, coloro che, senza rivestire tale qualita', sono concorsi nel reato, ne rispondono se hanno avuto conoscenza della qualita' personale inerente al colpevole.

2. Tuttavia il giudice puo' diminuire la pena rispetto a coloro per i quali non sussiste la predetta qualita'.

Art. 1082 Pene accessorie

1. Le pene accessorie per i delitti previsti dal presente codice sono, oltre quelle stabilite dal codice penale:

  1. 1) l'interdizione dai titoli professionali marittimi o aeronautici, se si tratta di delitti commessi da persone fornite rispettivamente dei titoli previsti negli articoli 123 e 734;

  2. 2) l'interdizione dalla professione marittima o aeronautica, se si tratta di delitti commessi dagli altri appartenenti rispettivamente al personale marittimo o alla personale aeronautico.

2. Le pene accessorie per le contravvenzioni previste dal presente codice sono, oltre quelle stabilite dal codice penale:

  1. 1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici, se si ritratta di contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 1 del comma precedente ovvero da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna;

  2. 2) la sospensione, dalla professione marittima o aeronautica o alla professione della navigazione interna, se si tratta di contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 2 del comma precedente, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione interna.

Art. 1083 Effetti e durata delle pene accessorie

1. L'interdizione perpetua dai titoli professionali marittimi o aeronautici priva il condannato della capacita' di esercitare qualunque funzione o servizio per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123e 734. L'interdizione temporanea priva della detta capacita' per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L'interdizione importa altresi' la decadenza dell'abilitazione relativa ai titoli anzidetti.

2. L'interdizione perpetua dalla professione marittima o aeronautica priva il condannato della capacita' di esercitare la professione marittima o aeronautica. L'interdizione temporanea priva della detta capacita' per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L'interdizione importa altresi' la decadenza dall'abilitazione relativa alla professione anzidetta.

3. La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici priva il condannato del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134e 734, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni.

4. La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna priva il condannato del diritto di esercitare la professione, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni.

5. La durata di tali pene, quando nei singoli casi non sia espressamente determinata dalla legge, e' uguale a quella della pena principale inflitta o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione per insolvibilita' del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa puo' oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.

6. Alle pene accessorie dell'interdizione e della sospensione previste nel presente articolo si applicano rispettivamente le disposizioni relative alla interdizione da una professione e alla sospensione dall'esercizio di una professione.

Art. 1083-bis Sanzioni amministrative accessorie

1. Le sanzioni accessorie per le violazioni amministrative previste dal presente codice sono:

  1. 1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate nell'articolo 1082, primo comma, n. 1, ovvero da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna;

  2. 2) la sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate nell'articolo 1082, primo comma, n. 2, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione interna.

Art. 1083-ter Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie

1. La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici di cui all'articolo 1083-bis, primo comma, n. 1, priva il soggetto del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134 e 734, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.

2. La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna di cui all'articolo 1083-bis, primo comma, n. 2, priva il soggetto del diritto di esercitare la professione per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.

3. Alle sanzioni accessorie indicate dai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice penale relative alla sospensione dall'esercizio di una professione.

Art. 1084 Aggravante per i delitti commessi dai comandanti, dagli ufficiali o dai graduati

1. Se alcuno dei delitti previsti dal presente codice e' commesso dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell'aeromobile, la pena e' aumentata fino a un terzo, quando tale qualita' non e' elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto.

Art. 1085 Aggravante per i delitti comuni commessi in danno di un superiore

1. Se un delitto non previsto dal presente codice e' commesso da un componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni, la pena e' aumentata fino a un terzo, quando la qualita' della persona offesa non e' elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto.

2. La stessa disposizione si applica se un passeggero commette un delitto non previsto dal presente codice contro il comandante o un ufficiale della nave ovvero contro il comandante o un graduato dell'aeromobile nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni.

Art. 1086 Devoluzione di parte delle somme per pene pecuniarie

1. La meta' delle somme versate a titolo di pene o di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente codice e' devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna, ovvero alla cassa nazionale di previdenza della personale aeronautico.

Art. 1087 Navigazione interna

1. Alla navigazione interna non si applicano le disposizioni degli articoli 1088 a 1160.

Titolo secondo. Dei delitti in particolare

Capo I. Dei delitti contro la personalita' dello Stato

Art. 1088 Imbarco su navi o aeromobili di Stato nemico

1. Il cittadino che si arruola su navi o aeromobili di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.

Art. 1089 Vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato

1. Se i delitti previsti negli articoli 291, 292 del codice penale sono commessi da componenti dell'equipaggio di una nave o di aeromobile in territorio estero la pena e' aumentata:

  1. 1) fino a un terzo se il componente dell'equipaggio e' straniero;

  2. 2) da un terzo alla meta' se il componente dell'equipaggio e' cittadino italiano;

  3. 3) dalla meta' a due terzi se il fatto e' commesso dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell'aeromobile.