Sez. 3, Sentenza n. 2806 del 05/08/1968 (Rv. 335459 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - EXTRAPETIZIONE - CONFIGURABILITA RISPETTO AL SOLO PETITUM.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - EXTRAPETIZIONE - CONFIGURABILITA RISPETTO AL SOLO PETITUM.*
Il vizio di extrapetizione e configurabile rispetto al -petitum-, al bene, cioe, di cui l'attore abbia chiesto giudizialmente l'attribuzione e non anche rispetto alla impostazione giuridica dei termini della controversia ed alla identificazione delle norme di diritto in base alle quali la lite deve essere decisa, rientrando nel potere-dovere del giudice il compito di inquadrare nella esatta categoria giuridica i fatti dedotti ed acquisiti al processo e di applicare le relative norme di legge. (nella specie la domanda era costituita da una somma di denaro, di cui un conduttore pretendeva il rimborso dal locatore per un'opera eseguita sul fondo di un terzo gravato da una servitu di passaggio a favore del fondo locato e diretta a renderne piu sicuro l'Esercizio. L'attore aveva invocato l'art. 936 cod. civ. e, in subordine, gli artt. 1592 e 1593 stesso cod. la domanda veniva accolta, invece, ex art. 1720 cod.civ., in quanto,-sulla base dei fatti esposti dai difensori delle parti e dalle parziali ammissioni rese dal convenuto nell'interrogatorio formale- veniva ritenuta l'esistenza tra le parti di un rapporto di mandato).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)