Sez. 6, Sentenza n. 10446 del 10/01/2018 Cc. (dep. 07/03/2018) Rv. 272336 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Immobile soggetto al rispetto della normativa antisismica - Rigetto dell'istanza di sequestro per carenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art.328 cod. pen. - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
In tema di sequestro preventivo di un immobile soggetto al rispetto della normativa antisismica, è legittimo il provvedimento di rigetto della misura cautelare per carenza dell'elemento soggettivo del reato (nella specie, art. 328 cod. pen.) (Fattispecie in cui è stata esclusa l'intenzionalità del ritardo nella realizzazione dei lavori di adeguamento sismico di un edificio scolastico in considerazione del fatto che, esclusa l'attualità di un pericolo di crollo in assenza di evento sismico, l'amministrazione comunale aveva dato avvio alla relativa procedura amministrativa per l'appalto delle opere il cui inizio era stato differito a seguito di un contenzioso amministrativo promosso da una società partecipante alla gara).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 328
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)