Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale
Testo in vigore al
Art. 6
1. Il Governo ha facolta', in qualunque tempo, di annullare, di ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti viziati da incompetenza, eccesso di potere o violazione di leggi o di regolamenti generali o speciali.
2. Contro il decreto Reale e' sempre ammesso il ricorso per legittimita' al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ovvero il ricorso straordinario al Re.
Art. 7
1. Per essere nominati ad uno degli uffici o impieghi previsti nella presente legge, salvo i particolari requisiti richiesti nei singoli casi, e' necessario essere cittadino dello Stato, godere dei diritti civili, essere di buona condotta morale e politica, maggiore di eta' e saper leggere e scrivere.
2. Per i nati dopo il 1917 la nomina agli uffici anzidetti potra' cadere soltanto su coloro che abbiano soddisfatto all'obbligo scolastico a norma del titolo V, capo I, del testo unico approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.
3. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli.
4. La prova della buona condotta e' data mediante certificato del Podesta' del comune di residenza; quella di saper leggere e scrivere mediante certificato dell'autorita' scolastica.
Art. 8
1. Non possono essere nominati agli uffici previsti nella presente legge:
1° coloro che siano in istato di interdizione o di inabilitazione per infermita' di mente;
2° i commercianti falliti, finche' duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data in cui sono considerati falliti, a norma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;
3° coloro che siano ricoverati negli ospizi di carita' e coloro che siano abitualmente a carico della congregazione di carita' ovvero di altro istituto pubblico di assistenza e beneficenza;
4° i condannati per diserzione in tempo di guerra, anche se abbiano beneficiato di grazia, indulto od amnistia;
5° i condannati a pene detentive di qualunque genere per un tempo maggiore di tre anni;
6° i condannati alla degradazione;
7° i condannati per delitti contro la personalita' dello Stato, contro la liberta' individuale, previsti dagli articoli 600 a 607 del codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, associazione a delinquere prevista dall'art. 416 del codice penale, patrocinio o consulenza infedele e millantato credito previsti negli articoli 381, 382 e 383 del codice penale; per delitti contro la fede pubblica, per delitti contro l'incolumita' pubblica, esclusi i colposi e quelli in cui concorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4 del codice penale; violenza carnale, corruzione di minorenni, atti osceni e di libidine violenti, tratta, costrizione alla prostituzione, sfruttamento di prostitute, lenocinio; omicidio, lesione personale seguita da morte, e quella prevista dall'articolo 583 del codice penale, procurato aborto; furto, eccetto quando sia punibile a querela della persona offesa, rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 635 del codice penale; sia per l'uno sia per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;
8° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali o secondo le leggi penali speciali vigenti, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente;
9° coloro che furono due volte condannati per essere stati colti in istato di manifesta ubbriachezza ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza. Tale incapacita' avra' la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o estinta la pena inflitta con l'ultima condanna. In caso di recidiva entro il termine suddetto, decorre un nuovo quinquennio dal giorno in cui fu scontata o estinta la pena inflitta con la seconda condanna;
10° i condannati per mendicita';
11° coloro che siano stati condannati a termine degli articoli 108, 109 e 118 della legge elettorale politica, testo unico 2 settembre 1928, n. 1993;
12° gli interdetti dai pubblici uffici e coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata, gli assegnati al confino di polizia e gli ammoniti. Tale incapacita' cessa cinque anni dopo compiuto il termine della interdizione, della misura di sicurezza, del confino o dell'ammonizione.
13° gli esercenti locali di meretricio.
2. Sono eccettuati i condannati riabilitati.
Art. 9
1. Le condizioni previste come causa di incapacita' o di incompatibilita' per un determinato ufficio impediscono la nomina all'ufficio stesso, se preesistano, e ne determinano la decadenza, ove sopravvengano.
2. Tuttavia la perdita del requisito della buona condotta morale o politica non e' causa di decadenza dall'ufficio, ma da' luogo all'applicazione dei provvedimenti previsti dalla legge.
3. Qualora l'incompatibilita' riguardi soltanto il cumulo degli uffici, l'interessato ha facolta' di dichiarare, nel termine di giorni quindici dalla partecipazione dell'ultima nomina, per quale di essi intenda optare. Se l'interessato non fa la dichiarazione nel termine stabilito, decade dalla seconda nomina.
Art. 10
1. Qualora non sia disposto altrimenti, la dichiarazione della decadenza o l'accettazione delle dimissioni da un determinato ufficio spetta alla medesima autorita' che ha proceduto alla nomina.
Art. 11
1. La gratuita' dell'ufficio non esclude il rimborso delle spese che l'investito dell'ufficio stesso sia obbligato a sostenere per l'esercizio delle sue funzioni.
Art. 12
1. Nessun mandato imperativo puo' essere dato alle persone designate ad un pubblico ufficio da chi e' chiamato dalla legge a fare la designazione.
Art. 13
1. Fra gli investiti di pubblici uffici di pari grado l'anzianita' e' stabilita dalla data di nomina; in caso di nomina contemporanea, e' stabilita dall'eta'.
Art. 14
1. Coloro che sono nominati a tempo a un pubblico ufficio, ancorche' sia trascorso il termine prefisso, rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.
Art. 15
1. Negli organi collegiali la scadenza dei componenti e' simultanea.
2. Chi surroga un membro, che per qualunque motivo abbia cessato anzi tempo di far parte del collegio, rimane in carica solo fino a quando avrebbe durato il suo predecessore.
Art. 16
1. Gli amministratori dei comuni delle provincie e dei Consorzi si debbono astenere dal prender parte direttamente o indirettamente a servizi, esazioni, somministrazioni od appalti nell'interesse degli enti a cui appartengono o delle istituzioni soggette all'amministrazione, tutela o vigilanza degli enti stessi.
2. Lo stesso obbligo incombe ai consultori, nonche' ai membri della Giunta provinciale amministrativa per tutti gli enti sottoposti alla sua tutela.
Titolo I. Circoscrizioni amministrative, autorita' governative, ed organi di controllo sugli enti locali.
Art. 17
1. Il Regno si divide in provincie e comuni.
2. La circoscrizione delle provincie e dei comuni, salvo quanto dispone il titolo II, e' regolata per legge.
3. Ove la legge che provvede alla modifica della circoscrizione dello provincie e dei comuni, non disponga altrimenti, alla sistemazione dei rapporti fra gli enti interessati si provvede con decreto Reale.
Art. 18
1. Ogni provincia ha un Prefetto, un Vice-prefetto, un Consiglio di Prefettura e una Giunta amministrativa.
2. In ogni provincia un servizio ispettivo, affidato a funzionari dei gruppi A e B dell'amministrazione dell'Interno, alla diretta dipendenza del Prefetto, assicura, mediante visite saltuarie e periodiche presso l'amministrazione provinciale e le amministrazioni comunali, l'ordinato funzionamento e il regolare andamento dei pubblici servizi, nonche' la esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti.
Art. 19
1. Il prefetto rappresenta il potere esecutivo nella provincia.
2. Esercita, le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti e promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni tra l'autorita' amministrativa e l'autorita' giudiziaria.
3. Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni e adotta, in caso di urgente necessita', i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei diversi rami di servizio.
4. Ordina le indagini necessarie nei riguardi delle Amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza.
5. Invia appositi commissari presso le Amministrazioni degli enti locali territoriali e istituzionali, per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente e tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge o per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare.
6. Tutela l'ordine pubblico e sovraintende alla pubblica sicurezza, dispone della forza pubblica e puo' richiedere l'impiego di altre forze armate.
7. Presiede gli organi consultivi, di controllo e giurisdizionali sedenti presso la prefettura.
Art. 20
1. Il Prefetto, oltre le ordinanze di urgenza dipendenti dallo esercizio della funzione surrogatoria contemplata all'articolo 55, comma 1°, puo' emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di edilita' polizia locale e igiene, per motivi di sanita' o di sicurezza pubblica interessanti l'intera provincia o piu' comuni della medesima.
2. Le ordinanze di urgenza del Prefetto sono eseguite in via amministrativa indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale.
3. Quando gli interessati non vi ottemperino, sono adottate, previa diffida da notificarsi almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza, le misure necessarie per l'esecuzione d'ufficio.
4. E' autorizzato l'impiego della forza pubblica.
5. La nota delle spese relative e' resa esecutoria dal Prefetto ed e' rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.
6. Le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Prefetto sono punite con l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda fino a lire 500.
Art. 21
1. Il Vice-prefetto sostituisce il Prefetto in caso di assenza, impedimento o temporanea vacanza.
Art. 22
1. Il Prefetto e chi ne fa le veci non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorche' dalla superiore autorita' governativa, ne' sottoposti a procedimento, per alcun atto del loro ufficio, senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato, tranne il caso di imputazione di reati elettorali.36
Art. 23
1. Il Consiglio di Prefettura si compone del Prefetto, o di chi ne fa le veci, che lo presiede, e di due consiglieri.
2. Alle sedute del Consiglio, in sede di giurisdizione contabile, intervengono, con voto deliberativo, il ragioniere capo della prefettura e il direttore di ragioneria o il ragioniere capo dell'Intendenza di finanza, e, con voto consultivo, il funzionario di ragioneria che ha compilata la relazione sul conto.37
Art. 24
1. Il Consiglio di Prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi e dai regolamenti. Esso e' chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti e quando ne sia richiesto dal Prefetto.
2. Se il parere del Consiglio di Prefettura e' richiesto per disposizione di legge o di regolamento, il provvedimento che ne consegue deve riportare la formula «udito il parere del Consiglio di Prefettura».
Art. 25
1. La Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, si compone del prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, dell'intendente di finanza, dell'ispettore provinciale, di due consiglieri di prefettura, designati, al principio di ogni anno, dal prefetto, del ragioniere capo della Prefettura, di quattro membri effettivi e due supplenti designati dal Ministro Segretario di Stato, Segretario del Partito Nazionale Fascista, scelti fra persone esperte in materia giuridica, amministrativa o tecnica.
2. La designazione dei membri da parte del Ministro Segretario di Stato, Segretario del Partito Nazionale Fascista, e' fatta mediante terna per ogni singolo membro e alla nomina si provvede con decreto del Ministro per l'interno. Detti membri durano in ufficio quattro anni e possono essere riconfermati.
3. Essi prestano giuramento nelle forme di cui all'art. 45.
4. Il prefetto e l'intendente di finanza designano rispettivamente un consigliere ed un funzionario di ragioneria della Prefettura ed un funzionario dell'Intendenza come supplenti.
5. I supplenti non intervengono alla seduta della Giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.
6. Per la validita' delle deliberazioni della Giunta in sede amministrativa e' sufficiente l'intervento di cinque membri.
7. A parita' di voti prevale il voto del presidente.
Art. 26
1. Non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa:
a) il Preside, il vice-preside e i rettori della provincia;
b) i Podesta', i vice-podesta' e i membri della consulta municipale dei comuni della provincia;
c) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
d) coloro che non abbiano i requisiti per la nomina ad assessore a norma del vigente ordinamento delle Corti d'assise.
2. Non possono, inoltre, far parte della Giunta provinciale amministrativa i parenti sino al secondo e gli affini di primo grado coll'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio della esattoria o della ricevitoria.