Sez. 3, Ordinanza n. 19225 del 11/06/2026 (Rv. 679168-03)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Ordine di rinnovazione della notifica della citazione ex art. 291 c.p.c. o di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - Corretta esecuzione nel termine fissato dal giudice o sua inefficacia per avervi la parte già provveduto - Nullità dell’atto notificato ex art. 164, comma 1, c.p.c. - Declaratoria della nullità e ordine di rinnovazione entro un termine perentorio ex art. 164, comma 2, c.p.c. - Necessità - Fondamento. IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - In genere. PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE
Qualora l'ordine di rinnovazione della notifica della citazione o di integrazione del contraddittorio sia stato eseguito nel rispetto del termine fissato dal giudice, a norma dell'art. 291, comma 1, c.p.c. o dell'art. 331, comma 1, c.p.c., o debba considerarsi improduttivo di effetti per avere la parte di propria iniziativa provveduto precedentemente alla valida notificazione dell'atto introduttivo o dell'impugnazione al convenuto o al litisconsorte non costituito, e tuttavia ricorra una delle cause di nullità dell'atto notificato previste dall'art. 164, comma 1, c.p.c., applicabile anche al giudizio di appello, il giudice deve dichiarare tale nullità e ordinarne la rinnovazione
entro un termine perentorio, ex art. 164, comma 2, c.p.c., non costituendo detta rinnovazione la proroga del termine perentorio in precedenza concesso dal giudice per la rinnovazione della notifica nulla o per la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, ma autonoma e distinta procedura prevista dal codice di rito per sanare la nullità della citazione o dell'atto d'integrazione del contraddittorio.
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)