Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36344 del 23/11/2021 (Rv. 663079 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico – Necessità – Limiti - Spese non documentabili - Nozione.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
La nota spese del consulente tecnico deve essere specifica e corredata della documentazione delle spese documentabili, mentre non è necessaria per quelle che non richiedono fatturazione o ricevuta fiscale, perché insite nella presentazione dell'elaborato (quali la carta, gli inchiostri e i materiali di supporto e di cancelleria), né per i costi di trasporto, ove lo studio professionale o la residenza del consulente non siano nelle vicinanze dell'ufficio giudiziario o degli altri luoghi in cui l'ausiliare si debba recare a cagione dell'incarico.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 56, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 55 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)