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Sez. 1, Sentenza n. 2753 del 25/10/1973 (Rv. 366282 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - NULLITA O DIFETTO DELLA PROCURA CONFERITA DAL CONVENUTO - EFFETTI SULLA VALIDITA DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE - MANCATA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IRRILEVANZA - OMESSO RILIEVO IN PRIMO GRADO DELLA NULLITA DELLA PROCURA - NULLITA DEL PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1973-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366282-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - NULLITA O DIFETTO DELLA PROCURA CONFERITA DAL CONVENUTO - EFFETTI SULLA VALIDITA DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE - MANCATA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IRRILEVANZA - OMESSO RILIEVO IN PRIMO GRADO DELLA NULLITA DELLA PROCURA - NULLITA DEL PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO.*

La eventuale nullita o difetto della procura conferita dal convenuto al proprio difensore non incide sulla regolarita del contraddittorio, che si instaura validamente con la rituale notifica della citazione, indipendentemente dalla Costituzione del convenuto. Accertata tale regolarita, la mancata dichiarazione di contumacia del convenuto non invalida la successiva pronuncia, in quanto la declaratoria formale di contumacia non ha altro scopo che quello di fornire la prova dell'avvenuto accertamento della notifica dell'atto introduttivo alla parte non comparsa o irregolarmente costituita. Pertanto, qualora in primo grado non sia stato rilevato il difetto di procura del difensore del convenuto non ne consegue la nullita del procedimento ne e precluso ai giudici di appello di ritenere non costituita la parte, con gli effetti della contumacia, anche se in prime cure era stata svolta attivita istruttoria con la presenza di procuratore sfornito di mandato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)