Sez. 1, Sentenza n. 23393 del 09/11/2007 (Rv. 600633 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Contratto di apertura di credito regolato in conto corrente - Rimesse effettuate sul conto dell'imprenditore poi fallito - Operazioni bilanciate - Accordi tra banca e cliente - Necessità - Onere della prova - A carico della banca - Sussistenza - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In materia di revocatoria fallimentare, la banca che eccepisca la natura non solutoria della rimessa sul conto corrente bancario dell'imprenditore poi fallito, per l'esistenza alla data della stessa di un contratto di apertura di credito e, su di esso, di operazioni bilanciate, ha l'onere di dimostrare l'esistenza di accordi con il cliente, opponibili alla curatela, i quali assegnino alla rimessa la funzione non di rientro nell'esposizione debitoria, ma di creazione di apposita provvista per una operazione speculare a debito, di pagamento a favore di terzi ovvero di prelievo da parte del cliente; ne consegue che, in difetto, il predetto versamento conserva in linea generale la natura solutoria, ed è revocabile ai sensi dell'art.67 legge fall., avendo valore estintivo del credito della banca, ancorché da essa non richiesto e meramente accettato, come ogni rimessa a fronte di conti privi di affidamento o in quel momento scoperti.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1720, Cod. Civ. art. 1852
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)