Sez. 6, Sentenza n. 944 del 16/05/1967 Ud. (dep. 10/07/1967) Rv. 104959 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - CONDIZIONI.*
La motivazione cosidetta per relationem puo essere consentita, ma, alla precisa condizione che la sentenza richiamata risulti congiuntamente esauriente su tutti gli argomenti che interessano il caso esaminato e che risponda appieno alle deduzioni od eccezioni della parte pubblica o privata; e, inoltre, che i motivi di gravame non in altro consistano che nella riproposizione di quelli che hanno formato oggetto delle istanze - difensive o accusatorie - del giudizio di primo grado, per cui la motivazione della sentenza di appello verrebbe ad essere una pedissequa ripetizione delle proposizioni esposte dal primo giudice. (V 103312, 103920, 104135, 104476, 104500 e ivi citate del 1966, 104(736, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)