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Sez. 3, Sentenza n. 5958 del 18/04/1983 Ud. (dep. 23/06/1983) Rv. 159621 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO - AMNISTIA - APPLICABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159621-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO - AMNISTIA - APPLICABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*

La costruzione di un manufatto in zona soggetta a vincolo paesaggistico, ma nella quale la edificabilità non sia esclusa in maniera assoluta, non comporta di per sè lesione dell'interesse pubblico tutelato, giacché anche in zona protetta possono essere autorizzate ed effettuate costruzioni previa valutazione della competente autorità. (nella specie è stata ritenuta applicabile l'amnistia, di cui al d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744, per una costruzione abusiva di circa 300 mc. In zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ma lontana dalla valle dei templi di Agrigento). (V mass n 157198; (V mass n 153038 e massime ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 18, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 59, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)