Sez. U, Sentenza n. 5075 del 02/04/2003 (Rv. 561729 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI | Designazione da parte della Commissione per il gratuito patrocinio - Rifiuto ingiustificato di prestare la propria attività difensiva in favore della persona ammessa al patrocinio gratuito - Illecito disciplinare - Configurabilità - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI
Incorre in responsabilità disciplinare l'avvocato il quale, designato dalla Commissione per il gratuito patrocinio per l'incarico di difensore di una parte ammessa al beneficio, adducendo motivi pretestuosi, si rifiuti di difenderla, in quanto, tale comportamento, in considerazione del fatto che l'incarico affidato al professionista è obbligatorio ed ufficioso, non fiduciario, viola il dovere di difesa stabilito dall'art. 11 del Codice Deontologico Forense. Nè l'indicazione di "motivi di coscienza personale" da parte dell'avvocato designato, senza alcuna ulteriore esplicazione, è idonea ad integrare quei "motivi gravi e giustificati" che rendono legittimo il rifiuto del professionista.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)