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Sez. L, Sentenza n. 7342 del 19/03/2024 (Rv. 670450-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Dirigente - Obbligo di repêchage convenzionale - Violazione - Licenziamento - Illegittimità - Lesione delle prerogative datoriali ex art. 41 Cost. - Insussistenza.
Stato
decisa il 2024-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670450-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

In tema di licenziamento individuale del dirigente d'azienda, la violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di repêchage convenzionalmente assunto configura un inadempimento contrattuale che produce di per sé l'illegittimità del licenziamento, motivato dalla soppressione della posizione lavorativa, sotto il profilo della sua ingiustificatezza, ovvero della mancanza della necessaria giustificazione del recesso, senza che l'accertamento giudiziale sull'effettività di tale soppressione, parametrata sull'intero contesto aziendale e sull'esperienza professionale del lavoratore licenziato, possa comportare una valutazione di merito sulle scelte organizzative, sulle strategie aziendali e sulla professionalità dei dipendenti, lesiva delle prerogative datoriali ex art. 41 Cost.

Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)