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Sez. 3, Sentenza n. 11831 del 01/09/1999 Ud. (dep. 15/10/1999) Rv. 214553 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE | Erogazioni pubbliche - Elemento specializzante rispetto al delitto di truffa - Fattispecie - Rapporto con il reato di abuso di ufficio - condotta rientrante nella configurabilità del reato ex art. 323 cod. pen.
Stato
decisa il 1999-09-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214553-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE

In materia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.), l'elemento specializzante rispetto al reato di truffa è costituito dall'oggetto materiale della frode, cioè da ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, comunque denominata: "contributi e sovvenzioni" (erogazioni a fondo perduto), finanziamenti (cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati), mutui agevolati (caratterizzati, rispetto all'ipotesi precedente, dalla maggior ampiezza dei tempi di restituzione). Dal punto di vista oggettivo è richiesta, dunque, per la sussistenza del reato la presenza di artifici e raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogatore. (Fattispecie in tema di concorso con il reato di abuso di ufficio. La Corte ha escluso la sussistenza della truffa aggravata sul presupposto che la condotta di abuso si esauriva in momenti di un'unitaria seriazione procedimentale avente lo scopo di far conseguire contributi agevolati ad un soggetto privato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 lett. B, Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)