diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 498 del 26/01/1982 (Rv. 418194 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE - CRITERI - UTILI DI ESERCIZIO - COMPUTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418194-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE - CRITERI - UTILI DI ESERCIZIO - COMPUTO - ESCLUSIONE.*

Al fine della Determinazione dell'indennizzo dovuto per il trasferimento di azienda elettrica all'ENEL gli utili di Esercizio in genere non rientrano nel capitale netto dell'impresa nazionalizzata quale risulta dal bilancio al 31 dicembre 1960 (per il caso di società non quotate in borsa, ma tenute alla formazione del bilancio ai sensi della legge 4 marzo 1958 n. 191) e non possono essere computati nella indennità dovuta dall'ENEL. Essi, infatti, essendo destinati alla distribuzione ai soci, non incrementano né il capitale né il patrimonio della società stessa e non concorrono a formare il valore dell'azienda devoluta all'ente elettrico, e ciò con la sola eccezione degli utili assegnati a riserva che restano nel patrimonio sociale. (Conf 4647/79, mass n 401183; (Conf 1187/78, mass n 390544; (Conf 509/76, mass n 379171).*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 CORTE COST., Legge 04/03/1958 num. 191, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)