Sez. 1 - , Ordinanza n. 27940 del 07/12/2020 (Rv. 659932 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Opposizione allo stato passivo - Eccezioni nuove del curatore - Proponibilità - Conseguenze - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni di merito nuove, ossia non formulate già in sede di verifica, senza che si determini alcuna preclusione anche se le questioni siano state ugualmente esaminate in precedenza dal giudice delegato. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso del creditore che in un giudizio di opposizione allo stato passivo aveva contestato l'ammissibilità delle eccezioni, formulate per la prima volta dal curatore in sede di opposizione, in quanto già esaminate dal giudice delegato, che sarebbe perciò incorso in ultrapetizione precludendo il loro successivo esame).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 94, Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)