Sez. 3, Sentenza n. 30264 del 26/06/2026 Ud. (dep. 10/08/2026) Rv. 290379-01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione del beneficio alla partecipazione a specifici percorsi di recupero ex art. 165, comma quinto, cod. pen. - Delitto di violenza sessuale - Ipotesi di minore gravità - Applicazione - Doverosità - Ragioni - Discrezionalità del giudice - Limiti.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In tema di sospensione condizionale della pena, la subordinazione del beneficio alla partecipazione a specifici percorsi di recupero, prevista dall'art. 165, comma quinto, cod. pen., deve essere disposta anche nell'ipotesi di violenza sessuale di minore gravità di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., configurandosi quale effetto legale obbligatorio non suscettibile di esclusione da parte del giudice. (In motivazione, la Corte ha osservato che, in capo al giudice, residua uno spazio di discrezionalità il quale attiene alla determinazione delle modalità di attuazione del percorso di recupero, in una logica di individualizzazione coerente con le caratteristiche del caso concreto).
Cod. Pen. art. 165 com. 5, Cod. Pen. art. 609 bis com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)