Sez. 1, Sentenza n. 2403 del 26/06/1976 (Rv. 381184 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO - NECESSITA - OMISSIONE - RAPPRESENTANZA DELLA PARTE IN GIUDIZIO - PERSISTENZA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO - NECESSITA - OMISSIONE - RAPPRESENTANZA DELLA PARTE IN GIUDIZIO - PERSISTENZA - CONSEGUENZE.*
La cessazione della rappresentanza della parte in giudizio non avviene sino a quando l'evento che alla cessazione medesima da luogo non sia formalmente dichiarato o notificato. Piu in particolare, in tema di interruzione del processo per morte della parte, la norma dell'art 300 cod proc civ (applicabile anche al giudizio d'appello per l'espresso richiamo fatto dall'art 359 dello stesso codice) presume che il procuratore dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l'evento interruttivo. Ma se detto procuratore non dichiara ne notifica l'evento stesso, il giudizio si svolge validamente nei confronti del defunto, processualmente considerato ancora in vita. In tal caso, il giudizio di impugnazione viene ritualmente instaurato con la notificazione dell'atto di appello, alla parte defunta, presso il procuratore costituito, non avendo l'appellante avuto legale conoscenza della morte della controparte. E valida, pertanto, anche la notifica del ricorso per Cassazione eseguita al procuratore della parte defunta, quando il soccombente non abbia avuto notizia del decesso. (V 3895/68, mass n 337383).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)