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Sez. U, Sentenza n. 1469 del 24/02/1996 (Rv. 496014 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Medico - Richiesta di indennità chilometrica - Controversia - Natura pubblica nel rapporto di impiego - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 1996-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496014-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

La controversia, con la quale un medico dipendente di una USL chieda accertarsi la spettanza e determinarsi l'ammontare dell'indennità chilometrica, dovutagli per la distanza giornalmente ricoperta per recarsi dal luogo di abitazione a quello di lavoro, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego, in quanto questa si estende a tutti i diritti che comunque trovino il loro titolo immediato e diretto in tale rapporto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)