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Sez. L, Sentenza n. 12028 del 08/08/2003 (Rv. 565853 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Esatta quantificazione della domanda - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Stato
decisa il 2003-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565853-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

Non costituisce domanda o eccezione nuova il motivo di appello col quale si deduce l'erronea determinazione da parte del giudice di primo grado del limite massimo, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, del pagamento dovuto dal Fondo di garanzia istituito presso l'INPS, trattandosi di questione attinente alla esatta determinazione del quantum del diritto posto dal lavoratore a fondamento della pretesa e che deve essere contenuto, secondo la previsione della legge istitutiva, nei limiti di un massimale direttamente conoscibile dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)