Sez. 4, Sentenza n. 3277 del 16/10/2012 Ud. (dep. 22/01/2013) Rv. 255009 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - AUSILIARIO | Consulente tecnico del P.M. - Indicazione nella lista testimoniale dell'imputato - Ammissibilità - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - AUSILIARIO
Il consulente tecnico nominato dal P.M., in sede di indagini preliminari, e da questi non inserito nella propria lista testimoniale, può essere indicato, in assenza di specifiche disposizioni che limitino il potere dispositivo delle parti in materia di prova, nella lista testimoniale dell'imputato e, pertanto, da questi chiamato a deporre, considerato che egli non è compreso tra i soggetti che, ex art. 197 cod. proc. pen., non possono essere assunti come testimoni né riveste la qualità di ausiliario in senso tecnico, riservata al personale appartenente alla segreteria o cancelleria dell'ufficio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)