Sez. L, Sentenza n. 9184 del 23/04/2014 (Rv. 630439 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Ammissibilità - Condizioni - Esecuzione di un'opera o di un servizio aventi carattere straordinario ed occasionale - Rilevanza - Estremi - Punte stagionali - Distinzione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
L'art. 1, comma secondo, lett. c), della legge 18 aprile 1962, n. 230 (applicabile "ratione temporis"), il quale consente l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario ed occasionale, non può essere invocato per giustificare assunzioni a termine rivolte a sopperire fluttuazioni di mercato e ad incrementi di domanda prevedibili e ricorrenti in determinati periodi dell'anno (cosiddette punte stagionali), trattandosi di fenomeni che un'impresa funzionante opportunamente programmata deve essere in grado di fronteggiare, ma si riferisce ad opere o servizi che, pur potendo consistere in un'attività qualitativamente identica a quella ordinariamente esercitata dall'impresa, ne determinano un incremento particolarmente rilevante sì da non poter essere affrontati con la normale struttura organizzativa e produttiva per quanto efficiente ed adeguatamente programmata.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)