Sez. 1, Sentenza n. 624 del 12/01/2026 (Rv. 677427-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI | Concordato semplificato - Utilità della proposta per ciascun creditore - Semplice risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile - Irrilevanza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI
In tema di concordato semplificato, l'utilità della proposta per ciascun creditore, presupposto per l'omologazione del concordato, ancorché non misurabile in termini economici, non può essere costituita dalla semplice risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile, in quanto quest'ultima non integra alcun vantaggio per i creditori chirografari per i quali non è stata prevista alcuna forma di soddisfazione.
Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 25 sexies com. 5, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 84 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)