Sez. 1, Sentenza n. 626 del 31/10/1983 Ud. (dep. 23/01/1984) Rv. 162285 - 01
REATI MILITARI - IN GENERE - LEGITTIMA DIFESA MILITARE - COLLUTTAZIONE EVITABILE - SUSSISTENZA DELLA SCRIMINANTE - ESCLUSIONE.*
REATI MILITARI - IN GENERE - LEGITTIMA DIFESA MILITARE - COLLUTTAZIONE EVITABILE - SUSSISTENZA DELLA SCRIMINANTE - ESCLUSIONE.*
La legittima difesa prevista dall'art. 42 C.P.m.P. non è applicabile a favore di chi abbia deliberatamente voluto una colluttazione altrimenti evitabile, poiché in tal caso i contendenti si pongono, con coscienza e volontà, in una situazione di reciproca offesa e di difesa con rispettive reazioni, posto che essi, in dipendenza dell'accettazione del pericolo di offesa, si comportano non difformemente dall'ipotesi di offerta e di accettazione d'una sfida a duello.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)