Sez. 3, Sentenza n. 10847 del 03/10/1995 Ud. (dep. 03/11/1995) Rv. 203160 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Sentenza - Annullamento - Con rinvio - Casi | Estinzione del reato - Impugnazione che concerna il difetto di motivazione sulla responsabilità del ricorrente - Asseritamente estraneo all'illecito - Annullamento con rinvio - Necessità.
Impugnazioni - Cassazione - Sentenza - Annullamento - Con rinvio - Casi
Nel caso in cui la Corte di Cassazione debba annullare la sentenza per essere il reato estinto, qualora l'impugnazione concerna il difetto di motivazione sulla responsabilità del ricorrente sotto il profilo della sua asserita estraneità all'illecito, l'annullamento deve essere pronunciato con rinvio. In tal caso non si può dichiarare l'estinzione di un reato nei confronti di un soggetto la cui partecipazione non risulti accertata dal giudice di merito, il quale abbia omesso completamente la motivazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)