Sez. 3, Sentenza n. 14049 del 04/06/2013 (Rv. 626697 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE - Vendita del fondo in pendenza del termine per il pagamento del prezzo - Esercizio del diritto di riscatto - Ammissibilità - Mancata effettuazione del deposito liberatorio a fronte del rifiuto opposto all'accettazione del corrispettivo - Irrilevanza.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
In materia di contratti agrari la vendita del fondo effettuata dal proprietario in pendenza del termine per il pagamento del prezzo da parte del coltivatore che abbia esercitato il diritto di prelazione, pur non costituendo una delle ipotesi previste dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 per l'operatività del diritto al riscatto, deve, tuttavia, equipararsi ad esse e considerarsi presupposto idoneo all'esercizio del riscatto da parte del coltivatore pretermesso nei confronti del terzo acquirente, a nulla rilevando che il prelazionante, a fronte del rifiuto opposto dal creditore all'accettazione del corrispettivo, non abbia effettuato il deposito liberatorio della somma nei termini di legge (art. 1210 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1210, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)