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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 1971 relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (71/118/CEE)

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1

visto il parere del Comitato economico sociale,

considerando che con il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame2 è stato istituito un mercato unico in questo settore;

considerando che l'applicazione del regolamento summenzionato non produrrà gli effetti previsti fintantochè gli scambi saranno frenati dalle disparità esistenti negli Stati membri in materia di disposizioni sanitarie nel settore delle carni di volatili da cortile;

considerando che per eliminare tali disparità è necessario procedere ad un ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia sanitaria;

considerando che è opportuno elaborare disposizioni comunitarie in questo settore destinato, dopo un periodo transitorio durante il quale tali disposizioni riguarderanno solo gli scambi intracomunitari, ad essere anche applicate alle carni di volatili da cortile messe in circolazione negli Stati membri; che è tuttavia opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le carni di volatili da cortile consegnate direttamente dai produttori ai consumatori a determinate condizioni;

considerando che il ravvicinamento previsto deve essere volto in particolare a rendere uniformi le condizioni sanitarie nei macelli, nonché in materia di deposito e di trasporto; che è sembrato opportuno lasciare alle autorità competenti degli Stati membri la cura del riconoscimento dei macelli rispondenti alle condizioni sanitarie stabilite nella presente direttiva e di vigilare affinché siano osservate le condizioni previste per tale riconoscimento; che occorre anche prevedere il riconoscimento degli impianti frigoriferi da parte degli Stati membri;

considerando che, per garantire un'ispezione sanitaria soddisfacente tenendo conto delle condizioni particolari in cui essa viene effettuata, occorre affidare determinati compiti ad ausiliari qualificati, sotto la responsabilità ed il controllo del veterinario ufficiale;

considerando che occorre definire per l'insieme degli Stati membri requisiti minimi uniformi per quanto riguarda il livello teorico e pratico di formazione di tali ausiliari, nonché le condizioni di altra natura indispensabili per provare la loro competenza, onorabilità e imparzialità, senza escludere l'eventualità di un'unificazione progressiva delle regole e dei programmi della loro formazione;

considerando che, per quanto concerne gli scambi intracomunitari, il rilascio di un certificato sanitario, compilato da un veterinario ufficiale del paese speditore, è stato giudicato il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti del paese di destinazione la prova che una partita di carne di volatili da cortile è conforme alle disposizioni della presente direttiva; che talle certificato deve accompagnare la spedizione della carne di volatili da cortile fino al luogo di destinazione;

considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di rifiutare l'introduzione nel loro territorio di carni provenienti da un altro Stato membro che risultassero improprie al consumo umano o non fossero conformi alle disposizioni comunitarie in materia sanitaria;

considerando che in tal caso è opportuno consentire a detto Stato di rispedire il pollame a richiesta dello speditore o del suo mandatario se non vi si oppongano motivi di carattere sanitario;

considerando che, per consentire agli interessati di valutare i motivi che hanno determinato un divieto o una restrizione, è necessario che tali motivi siano portati a conoscenza dello speditore o del suo mandatario, nonché, in alcuni casi, delle autorità competenti del paese speditore;

considerando che occorre dare allo speditore, qualora sorga una vertenza sulla fondatezza di un divieto o di una restrizione tra questi e l'autorità dello Stato membro destinatario, la possibilità di chiedere il parere di un perito veterinario scelto in un elenco compilato dalla Commissione;

considerando che è opportuno che i conflitti tra gli Stati membri circa la fondatezza del riconoscimento di un macello siano composti con procedura d'urgenza nell'ambito del Comitato veterinario permanente istituito dal Consiglio il 15 ottobre 1968;

considerando che in alcuni settori, in cui si pongono problemi speciali, il ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri puo - essere effettuato solo dopo un esame più approfondito;

considerando che le disposizioni di polizia sanitaria relative agli scambi di volatili da cortile e di carni fresche di volatili da cortile formeranno oggetto di altre direttive comunitarie; che è sembrato fin da ora necessario effettuare un primo ravvicinamento delle disposizioni nazionali in tale settore precisando alcune condizioni alle quali gli Stati membri possono rifiutare o limitare l'introduzione di carni nel loro territorio per motivi di polizia sanitaria prevedendo una procedura comunitaria d'urgenza nell'ambito del suddetto Comitato veterinario permanente, in base alla quale le misure adottate da uno Stato membro possono essere esaminate e, all'occorrenza, modificate o abrogate, in stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1

1. La presente direttiva riguarda gli scambi di carni fresche degli animali domestici appartenenti alle seguenti specie: galline, tacchine, faraone, anatre e oche.

2. Sono considerate carni di volatili da cortile tutte le parti dei suddetti animali atte al consumo da parte dell'uomo.

3. Sono considerate fresche tutte le carni di volatili da cortile che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le carni di volatili da cortile trattate per mezzo del freddo.

Art. 2

Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

  1. a) carcassa: il corpo interno di un volatile da cortile dopo dissanguamento, spiumatura ed eviscerazione; tuttavia, l'asportazione dei reni e la sezione delle zampe all'altezza del tarso e l'asportazione della testa sono facoltative;

  2. b) parti della carcassa: le parti della carcassa quale è definita alla lettera a);

  3. c) frattaglie: le carni fresche diverse da quelle della carcassa di cui alla lettera a), anche se sono in connessione naturale con la carcassa;

  4. d) visceri: le frattaglie che si trovano nella cavità toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago ed eventualmente il gozzo;

  5. e) ispezione sanitaria ante mortem: ispezione dei volatili da cortile vivi nel macello, conformemente al capitolo III dell'allegato I;

  6. f) ispezione sanitaria post mortem: ispezione dei volatili da cortile nel macello, immediatamente dopo la macellazione, in conformità del capitolo V dell'allegato I;

  7. g) veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro;

  8. h) ausiliario: tecnico ufficialmente designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro per l'assistenza del veterinario ufficiale;

  9. i) paese speditore: lo Stato membro dal quale le carni fresche di volatili da cortile sono spedite in un altro Stato membro;

  10. j) paese destinatario: lo Stato membro nel quale sono spedite le carni fresche di volatili da cortile provenienti da un altro Stato membro.

Titolo II. Disposizioni concernenti gli scambi intracomunitari e gli scambi all'interno degli Stati membri

Art. 3

1. Ogni Stato membro vigila a che siano ammesse agli scambi soltanto le carni fresche di volatili da cortile che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, rispondano alle condizioni seguenti:

  1. a) siano state ottenute in un macello riconosciuto e controllato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1;

  2. b) provengano da un animale che sia stato sottoposto ad una ispezione sanitaria ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale o da ausiliari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, e che, in seguito a tale esame, sia stato considerato atto alla macellazione per gli scambi di carni fresche di volatili da cortile;

  3. c) siano state trattate in condizioni di igiene soddisfacenti in conformità delle disposizioni del capitolo IV dell'allegato I;

  4. d) siano state sottoposte all'ispezione sanitaria post mortem effettuata da un veterinario ufficiale o da ausiliari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, e siano state riconosciute atte al consumo umano, conformemente alle disposizioni del capitolo VI dell'allegato I;

  5. e) siano munite di bollo sanitario in conformità delle disposizioni del capitolo VII dell'allegato I;

  6. f) in conformità delle disposizioni del capitolo IX dell'allegato I, siano state depositate dopo l'ispezione post mortem, in condizioni igieniche soddisfacenti, all'interno dei macelli riconosciuti e controllati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, o degli impianti di refrigerazione riconosciuti e controllati a norma dell'articolo 5, paragrafo 4;

  7. g) siano convenientemente imballate e siano trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti in conformità delle disposizioni del capitolo X e XI dell'allegato I.

2. Sono da escludere dagli scambi:

  1. a) le carni fresche di volatili da cortile trattate con acque ossigenate o con altre sostanze decoloranti o con coloranti naturali o artificiali;

  2. b) le carni fresche di volatili da cortile trattate con antibiotici, conservativi o sostanze che rendono tenera la carne;

  3. c) le carni fresche di volatili da cortile trattate con sostanze aromatiche.

3. Tuttavia, qualora il paese destinatario l'autorizzi, le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono obbligatorie per le carni destinate ad uso diverso dal consumo umano; in tal caso il paese destinatario prende ogni misura atta ad evitare che la carni possano essere utilizzate per fini diversi da quelli ai quali sono destinate.

4. Le condizioni del paragrafo 1 non si applicano alle carni fresche di volatili da cortile cedute direttamente, in casi isolati, dal produttore di detti volatili al consumatore finale. Tale eccezione non vale per le vendite ambulanti, sui mercati o per corrispondenza.

Art. 4

1. In occasione delle ispezioni sanitarie ante mortem e post mortem, nonché del controllo delle condizioni igieniche cui devono rispondere i macelli in conformità delle disposizioni dei capitoli II e IV dell'allegato I, il veterinario ufficiale puo essere assistito da ausiliari che operano sotto il suo controllo e la sua responsabilità.

2. Sono ammessi come ausiliari soltanto coloro che soddisfano alle condizioni di cui all'allegato II. Su proposta della Commissione, il Consiglio adotta norme più particolareggiate circa il livello di formazione degli ausiliari menzionato all'allegato II, n. 1, lettere b) e d), e n. 4.

3. Gli ausiliari assistono il veterinario ufficiale soltanto nelle operazioni seguenti:

— controllo dell'applicazione delle disposizioni igieniche previste nei capitoli II e IV dell'allegato I;

— in occasione dell'ispezione sanitaria ante mortem, accertamento dell'assenza delle manifestazioni di cui all'allegato I, capitolo III, n. 12;

— in occasione dell'ispezione sanitaria post mortem, accertamento dell'assenza dei casi di cui all'allegato I, capitolo VI, n. 28.

Art. 5

1. L'autorità centrale competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il macello vigila affinché il riconoscimento previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sia concesso solo se sono osservate le disposizioni dei capitoli I e II dell'allegato I e se tale macello è in grado di soddisfare agli altri requisiti del suddetto allegato. Essa vigila altresi a che un veterinario ufficiale controlli l'osservanza di tali disposizioni e revoca il riconoscimento quando una o più di tali disposizioni non siano più osservate.

2. Tutti i macelli riconosciuti devono essere iscritti in un elenco e provvisti di un numero di riconoscimento veterinario. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei macelli riconosciuti e i relativi numeri di riconoscimento veterinario, informandoli eventualmente della revoca di un riconoscimento.

3.

Quando uno Stato membro ritiene che un macello di un altro Stato membro non soddisfi o non soddisfi più alle condizioni alle quali è connesso il riconoscimento, esso ne informa l'autorità centrale competente di quest'ultimo Stato. Detta autorità centrale prende tutte le misure necessarie e comunica all'autorità centrale competente del primo Stato membro le decisioni adottate e i relativi motivi.

Se questo Stato membro teme che tali misure non vengano adottate o non siano sufficienti, esso puo sottoporre il caso alla Commissione la quale incarica uno o più esperti veterinari di esprimere un parere. Tenuto conto di tale parere, gli Stati membri, secondo la procedura prevista all'articolo 12, possono essere autorizzati a rifiutare provvisoriamente l'introduzione nel proprio territorio di carni fresche di volatili da cortile provenienti dal macello di cui trattasi.

La predetta autorizzazione puo essere ritirata secondo la procedura prevista all'articolo 12, tenuto conto di un nuovo parere elaborato da uno o più esperti veterinari.

Gli esperti veterinari devono avere la cittadinanza di uno degli Stati membri, esclusa quella degli Stati tra cui è sorta la controversia.

La Commissione stabilisce, previa consultazione degli Stati membri, le modalità generali per l'applicazione del presente paragrafo, in particolare per quanto riguarda la designazione degli esperti veterinari e la procedura da seguire per l'elaborazione dei loro pareri.

4.

Anche gli impianti frigoriferi situati all'esterno di un macello rimangono sotto il controllo del veterinario ufficiale per quanto concerne il deposito delle carni fresche di volatili da cortile.

L'autorità centrale competente dello Stato membro nel cui territorio si trova l'impianto frigorifero è responsabile del riconoscimento dell'impianto nonché della revoca di tale riconoscimento, per quanto concerne il deposito delle carni fresche di volatili da cortile.

Art. 6

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e fino all'entrata in vigore di eventuali disposizioni comunitarie, la presente direttiva fa salve le disposizioni degli Stati membri relative:

  1. a) alle condizioni per il riconoscimento degli impianti frigoriferi menzionati nell'articolo 5, paragrafo 4, nonché l'eventuale revoca di tale riconoscimento;

  2. b) al trattamento di volatili da cortile con sostanze tali da rendere pericoloso o nocivo per la salute umana il consumo delle carni, o all'assorbimento di sostanze quali antibiotici, sostanze estrogene e tireostatiche, sostanze che rendono tenera la carne (tenderisers), antiparassitari, erbicidi o sostanze arsenicali o antimoniali;

  3. c) all'aggiunta alle carni fresche di volatili da cortile di sostanze estranee e al trattamento di dette carni con radiazioni ionizzanti o raggi ultravioletti.

Art. 7

La presente direttiva non pregiudica le possibilità di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle autorità competenti di cui alla presente direttiva.

Titolo III. Disposizioni che riguardano unicamente gli scambi intracomunitari

Art. 8

Ciascuno Stato membro vigila affinché le carni fresche di volatili da cortile spedite nel territorio di un altro Stato membro siano accompagnate, durante il trasporto verso il paese destinatario, da un certificato sanitario, conformemente al capitolo VIII dell'allegato I.

Art. 9

1. Fermi restando i poteri risultanti dalle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, uno Stato membro puo vietare che nel proprio territorio siano messe in circolazione carni fresche di volatili da cortile provenienti da un altro Stato membro se è stato accertato, al momento dell'ispezione sanitaria effettuata nel paese destinatario,

  1. a) che dette carni non sono atte al consumo umano, o

  2. b) che non sono state osservate le disposizioni dell'articolo 3 o dell'articolo 8 o dell'articolo 14.

2. Le decisioni adottate in virtù del paragrafo 1 devono autorizzare, a richiesta dello speditore o del suo mandatario, la rispedizione delle carni fresche di volatili da cortile nella misura in cui non vi si oppongano considerazioni di carattere sanitario. Comunque, saranno prese misure di sicurezza per evitare l'impiego abusivo di tali carni.

3. Tali decisioni devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi. Quando ne è fatta richiesta, tali decisioni motivate devono essere comunicate immediatamente e per iscritto con l'indicazione delle vie di ricorso previste dalla legislazione vigente, nonché delle forme e dei termini prescritti per avvalersi di tali vie.

4. Quando dette decisioni sono fondate sull'accertamento di una malattia contagiosa, di un'alterazione pericolosa per la salute umana o di una grave violazione delle disposizioni della presente direttiva, esse sono comunicate senza indugio e con l'indicazione dei motivi, all'autorità centrale competente del paese di provenienza.

Art. 10

Ciascuno Stato concede agli speditori di carni fresche di volatili da cortile che non possono essere messe in circolazione nel proprio territorio a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, il diritto di ottenere il parere di un esperto veterinario. Ciascuno Stato membro fa in modo che l'esperto abbia la possibilità di stabilire, prima che le autorità competenti abbiano preso ogni ulteriore misura quale la distruzione delle carni, se le condizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, sono state soddisfatte.

L'esperto veterinario deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri, esclusa quella del paese di provenienza o del paese destinatario.

Su proposta degli Stati membri, la Commissione fissa l'elenco degli esperti veterinari che potranno essere incaricati di elaborare tali pareri. Essa determina, previa consultazione degli Stati membri, le modalità generali di applicazione, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire per l'elaborazione dei pareri.

Art. 11

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 2 a 4, le disposizioni degli Stati membri in materia di polizia sanitaria per quanto riguarda gli scambi di volatili da cortile vivi e di carni fresche di volatili da cortile restano applicabili fino all'entrata in vigore di eventuali disposizioni comunitarie.

2. Qualora vi sia pericolo di propagazione di malattie degli animali in seguito all'introduzione nel territorio di uno Stato membro di carni fresche di volatili da cortile provenienti da un altro Stato membro, il primo Stato membro puo prendere i seguenti provvedimenti:

  1. a) qualora insorga un morbo epizootico nell'altro Stato membro, puo vietare o limitare temporaneamente l'introduzione di dette carni provenienti dalle zone del territorio dell'altro Stato in cui il morbo si sia manifestato;

  2. b) qualora un morbo epizootico assuma un carattere estensivo, o nel caso di apparizione di un nuovo morbo grave e contagioso degli animali, puo vietare o limitare temporaneamente l'introduzione di dette carni dall'intero territorio di tale Stato.

3. Ogni Stato membro deve comunicare immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione l'apparizione sul proprio territorio di uno dei morbi previsti al paragrafo 2 e le misure di lotta da adottare. Esso deve del pari comunicare loro, senza indugio, la scomparsa del morbo.

4.

Le misure adottate da uno Stato membro in base al paragrafo 2 e la loro revoca devono essere comunicate immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione con l'indicazione dei motivi.

Puo essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 12, che tali misure debbano essere modificate, in particolare per assicurare il loro coordinamento con quelle adottate dagli altri Stati membri, oppure soppresse.

5. Se si verifica la situazione prevista al paragrafo 2 e se appare necessario che anche altri Stati membri applichino le misure adottate in virtù di detto paragrafo ed eventualmente modificate conformemente al paragrafo 4, le disposizioni appropriate sono prese secondo la procedura definita all'articolo 12.

Art. 12

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, in appresso denominato "Comitato", è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato esprime il proprio parere su tali misure entro il termine di due giogni Esso si pronuncia alla maggioranza di dodici voti.

4.

La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del Comitato. Se non sono conformi al parere del Comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Art. 13

Le disposizioni dell'articolo 12 sono applicabili per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data in cui il Comitato è stato consultato per la prima volta, in base all'articolo 12, paragrafo 1, oppure in base ad un'altra regolamentazione analoga.

Art. 14

1. Gli Stati membri vietano l'uso del procedimento di refrigerazione dei volatili da cortile denominato "Spinchiller" attualmente impiegato. Tale divieto è obbligatorio solo a decorrere dal 1 * gennaio 1976.

2. Previa consultazione degli Stati membri in sede di Comitato veterinario permanente, la Commissione sottopone al Consiglio, anteriormente al 1 * gennaio 1972, una relazione sul problema relativo all'eventuale esistenza di uno o più procedimenti sostitutivi di refrigerazione.

3. L'applicazione del divieto di cui al paragrafo 1 è rinviata al 1 * gennaio 1977 a meno che il Consiglio, su proposta della Commissione, costati, anteriormente al 1 * gennaio 1972, che è stato messo a punto un nuovo procedimento o sono stati messi a punto nuovi procedimenti sfruttabili sul piano industriale.

Titolo IV. Disposizioni finali

Art. 15

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie relative alle importazioni di carni fresche di volatili da cortile in provenienza dai paesi terzi, gli Stati membri applicano a tali importazioni disposizioni almeno equivalenti a quelle risultanti dalla presente direttiva.

Art. 16

Fatto salvo il disposto dell'articolo 14, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati:

  1. a) per quanto concerne gli scambi intracomunitari: nei due anni successivi alla notifica della presente direttiva,

  2. b) per quanto concerne le carni fresche di volatili da cortile ottenute e messe in circolazione nel proprio territorio: entro un termine massimo di 5 anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva,

e ne informano immediatamente la Commissione.

Art. 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addi 15 febbraio 1971. Per il Consiglio Il Presidente M. COINTAT