Sez. 2 - , Ordinanza n. 11300 del 10/05/2018 (Rv. 648098 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - GERARCHIA DELLE FONTI | Ordinanza ingiunzione - Violazione del diritto ad essere ascoltati di cui all'art. 18, comma 2, l. n. 689 del 1981 - Nullità - Esclusione - Principio sancito da S.U., n. 1786 del 2010 - Mutamento orientamento giurisprudenziale - Ipotesi di cd. "prospective overruling" - Esclusione - Fondamento.
FONTI DEL DIRITTO - GERARCHIA DELLE FONTI
In tema di ordinanza ingiunzione, il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale introdotto dalla sentenza n. 1786 del 2010 delle S.U. della S.C. -secondo cui la violazione del diritto ad essere ascoltati sancito dall'art. 18, comma 2, l. n. 689 del 1981 non comporta la nullità del provvedimento- non integra una ipotesi di cd. "prospective overruling", poiché tale diritto non ha carattere processuale, inserendosi nell'ambito di un procedimento di formazione di un atto amministrativo, e, comunque, dalla sua violazione non consegue l'effetto preclusivo del diritto di azione e di difesa dell'interessato, che ha la possibilità di fare valere nel processo a cognizione piena le ragioni che avrebbe potuto rappresentare in fase di audizione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 681 art. 18 com. 2, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)