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Sez. 2, Sentenza n. 10587 del 11/10/1995 (Rv. 494197 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - APERTURA DELLE SUCCESSIONI - VENDITA BENI EREDITARI | Vendita immobiliare ai pubblici incanti - Trasferimento dell'immobile - Applicabilità dell'art. 586 cod. proc. civ. (decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione) - Esclusione - Verbale ex art. 191 disp. att. - Efficacia traslativa - Sussistenza - Fattispecie di trasferimento attuato dal notaio incaricato della procedura mediante rogito di compravendita.
Stato
decisa il 1995-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494197-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - APERTURA DELLE SUCCESSIONI - VENDITA BENI EREDITARI

Nella vendita all'incanto di beni immobili ex art. 733 cod. proc. civ. - disposizione relativa alla vendita autorizzata dal tribunale di beni di minori, interdetti o inabilitati, applicabile anche (come nella specie) alla vendita di beni ereditari per il rinvio ad essa operato dall'art. 748 - , il rinvio alle norme in materia di espropriazione forzata riguarda esclusivamente le modalità della vendita e non anche la fase del trasferimento del bene. Infatti nella procedura di vendita in questione, nella quale il notaio agisce come ufficiale designato per la vendita, è inapplicabile l'art. 586, mancando un giudice dell'esecuzione che possa pronunciare il decreto di trasferimento, e la fase del traslativa è disciplinata dall'art. 191 disp. att. cod. proc. civ., la cui enunciazione che "il processo verbale di vendita dei beni immobili appartenenti a minori costituisce titolo esecutivo per il rilascio" va interpretata nel senso che tale tipo di vendita - così come anche quella dei beni ereditari - si conclude con tale processo verbale, equivalente dell'atto notarile. (Nella specie il giudice di merito, ritenuto che il verbale di cui all'art. 191 disp. att. costituisca mero titolo per il rilascio e che quindi l'effetto traslativo possa prodursi solo nella forma di cui all'art. 586 cod. proc. civ., aveva ritenuto affetto da nullità un trasferimento realizzato con un rogito notarile di compravendita, strumento reputato irrituale. La S.C., enunciati gli esposti principi, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, affinché la questione della nullità dell'atto fosse riesaminata ai sensi anche dell'art. 126 cod. proc. civ. sul contenuto del processo verbale e dell'art. 156 sulla rilevanza della nullità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 733, Cod. Proc. Civ. art. 748, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 191, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)