diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 33157 del 11/12/2012 Ud. (dep. 31/07/2013) Rv. 257257 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Pornografia minorile - Divulgazione di materiale pedopornografico - Elemento soggettivo - Criteri di individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257257-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

Ai fini della configurazione dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 600 ter cod. pen., dalla volontà di procurarsi e detenere "files" a contenuto pedopornografico non può ricavarsi automaticamente la presenza di un dolo diretto a diffonderli, che deve invece risultare da elementi precisi e inequivocabili tra i quali non può annoverarsi il semplice fatto che il soggetto abbia adoperato un programma di condivisione. (Nella fattispecie, la Corte ha precisato che, poiché tali programmi permettono ai terzi il cd. "upload" senza che sia necessario alcun intervento volto a porre in condivisione i files scaricati, occorre valutare il comportamento concreto dell'agente al fine di verificarne la effettiva volontà di divulgazione, ad esempio mediante il trasferimento dei files in apposite cartelle di condivisione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter, Cod. Pen. art. 600 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)