Sez. 6, Sentenza n. 15337 del 04/06/1990 Ud. (dep. 21/11/1990) Rv. 185810 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - CONDOTTA ELUSIVA - NOZIONE.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - CONDOTTA ELUSIVA - NOZIONE.*
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 388 capoverso cod. pen., il termine "elude" va inteso in senso lato, comprensivo di qualsiasi comportamento - positivo o negativo - volto ad evitare l'esecuzione del provvedimento del giudice civile. (nella specie, si è ritenuta sussistente la condotta tipica nel fatto del genitore che abbia portato i figli minori, da affidare alla madre per tre mesi, nell'abitazione del proprio fratello anziché in quelle di lei, ed abbia subordinato la consegna alla volontà dei figli e al trasferimento della moglie nella propria abitazione). (Conf mass n 139625; (Conf mass n 111040; (Conf mass n 104096).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)