Sez. 4, Sentenza n. 1737 del 02/06/1998 Cc. (dep. 13/07/1998) Rv. 211645 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Limite del "devolutum" - È costituito dai motivi di ricorso - Non dal materiale indiziario esistente - Fattispecie relativa a contatti con altre persone.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Il giudice della libertà, nel rispondere ai rilievi dell'appellante, può e deve esaminare tutte le risultanze delle indagini senza violare il principio devolutivo dell'appello, atteso che il "devolutum" è costituito dai motivi di gravame e non dal materiale indiziario, messo o meno in evidenza nel precedente grado. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima la motivazione che ha fatto riferimento, nel valutare le esigenze cautelari, ai contatti con altri personaggi inseriti nel narcotraffico, in quanto un tale riferimento non è necessariamente collegato ad una ipotesi di reato associativo non contestato, ma, nella specie, all'ipotesi accusatoria di trasporto e importazione dall'estero di sostanza stupefacente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)