Sez. U, Sentenza n. 3739 del 22/12/1971 (Rv. 355546 - 01)
ESAZIONE DELLE IMPOSTE (RISCOSSIONE) - NOTIFICHE - DELLA CARTELLA ESATTORIALE - RELAZIONE - ILLEGGIBILITA DELLA FIRMA - NULLITA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
ESAZIONE DELLE IMPOSTE (RISCOSSIONE) - NOTIFICHE - DELLA CARTELLA ESATTORIALE - RELAZIONE - ILLEGGIBILITA DELLA FIRMA - NULLITA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
La nullita di un atto dipende non gia dall'illeggibilita della firma bensi dal fatto che si ignori chi in effetti lo abbia sottoscritto, onde se, nonostante l'illeggibilita della sottoscrizione, l'individuazione del firmatario sia oggettivamente certa, la soggettiva ignoranza di alcuni circa l'identita dell'autore dell'atto non ne puo importare la nullita, dovendosi presumere fino a prova contraria che la persona che ha firmato aveva la facolta di farlo (nella specie trattavasi di cartella esattoriale, in calce alla relazione di notificazione della quale era apposta una firma illeggibile, pur risultando che la cartella era stata consegnata da persona qualificatasi messo esattoriale mediante l'indicazione a stampa apposta sulla cartella stessa). (V 1288'70, mass n 346988).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 13, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)