diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 9029 del 12/02/1990 Ud. (dep. 22/06/1990) Rv. 184685 - 01

RECIDIVA - IN GENERE - NATURA DI CIRCOSTANZA AGGRAVANTE SOGGETTIVA - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE CON CIRCOSTANZE ATTENUANTI - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1990-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184685-01

RECIDIVA - IN GENERE - NATURA DI CIRCOSTANZA AGGRAVANTE SOGGETTIVA - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE CON CIRCOSTANZE ATTENUANTI - OBBLIGATORIETÀ.*

Costituisce erronea applicazione della legge penale, motivo di nullità ai sensi dell'art. 524 n. 1 cod. proc. pen., la mancata inclusione della recidiva nel giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 cod. pen.. tale norma, in tema di concorso tra circostanze attenuanti ed aggravanti, al quarto comma espressamente stabilisce che il giudizio di comparazione debba applicarsi anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole", vale a dire anche alla recidiva (art. 70 ult. Comma cod. pen.). (Conf mass n 166052).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)