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Sez. 2, Sentenza n. 3340 del 19/11/1971 (Rv. 354842 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA - SUSSISTENZA DEL VIZIO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1971-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354842-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA - SUSSISTENZA DEL VIZIO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Sussiste il vizio di omessa pronuncia non ogni volta che il giudice abbia omesso di provvedere su un'istanza o richiesta di parte, ma quando egli sia tenuto ad una pronuncia di accoglimento o di rigetto della istanza o della richiesta e tale pronuncia incida su un punto decisivo della controversia, nel senso che avrebbe potuto portare ad una decisione diversa da quella adottata (nella specie, e stato escluso che il giudice di appello avrebbe dovuto pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilita della produzione di alcuni documenti in secondo grado, dato che la legge 14 luglio 1950, n 581 ha abolito ogni preclusione sulla produzione di documenti in appello).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)