Sez. 1, Sentenza n. 12317 del 15/06/2015 (Rv. 635753 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Rinvio pregiudiziale - Obbligo del giudice di merito di conformarsi - Violazione del giudicato sulla giurisdizione derivante da sentenza della S.C. a sezioni unite - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità della legge di adesione ai Trattati UE nella parte in cui consente al giudice di merito, vincolato all'osservanza della pronuncia della Corte di giustizia adita in sede di rinvio pregiudiziale, di disattendere l'efficacia vincolante del giudicato sulla giurisdizione derivante da una precedente pronuncia della Corte di cassazione a sezioni unite, atteso che la supremazia della Corte di giustizia discende dai vincoli dell'ordinamento dell'Unione, cui l'Italia si è sottoposta in osservanza degli articoli 11 e 117 Cost., il principio del giudicato non ha un espresso riconoscimento a livello costituzionale e, in ogni caso, il carattere processuale della pronuncia sulla giurisdizione non comporta alcuna sostanziale violazione del diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 19 com. 3 lett. B, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267, Costituzione art. 11, Costituzione art. 24, Costituzione art. 102, Costituzione art. 117 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)