Sez. 1, Sentenza n. 1053 del 10/02/1996 (Rv. 495803 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Organi professionali dei giornalisti - Deliberazioni - Composizione del collegio decidente - Incidenza sulla individuazione del giudice dell'impugnazione (Corte d'appello o Tribunale) - Esecuzione.
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In tema di impugnazione, in sede giudiziaria, delle deliberazioni degli organi professionali dei giornalisti, la previsione, ad opera dell'art. 63, terzo comma, legge n.69 del 1963, di una particolare composizione del Collegio decidente (formato da cinque membri, perché integrato da un giornalista e da un pubblicista) non incide sull'identità dell'ufficio al quale va indirizzato l'atto d'impugnazione, che resta correttamente individuato nella Corte d'Appello o nel Tribunale unitariamente intesi (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva considerato correttamente proposta l'impugnazione in questione, in secondo grado, alla Corte d'appello, senza altra specificazione).
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)