Sez. 5, Sentenza n. 17150 del 27/08/2004 (Rv. 576294 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - ALTRE AGEVOLAZIONI | Contributo agevolato ottenuto in base a leggi di Regioni a Statuto speciale - In materia di edilizia residenziale pubblica - Imposta per iscrizione ipotecaria - Rimborso ai sensi dell'art. 70 legge n. 865 del 1971 - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - ALTRE AGEVOLAZIONI
In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 42 del d.P.R. n. 601 del 1973 ha espressamente abrogato tutte le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni diverse da quelle contenute nello stesso d.P.R., comprese quelle che, come l'art. 70 della legge n. 865 del 1971, in materia di edilizia residenziale pubblica, estende <<tutte le agevolazioni ed esenzioni>> alle opere realizzate in base a leggi di regioni a statuto speciale. Pertanto, l'abrogazione dell'art. 70 della legge n. 865 cit. comporta la negazione del rimborso dell'imposta pagata dal contribuente per l'iscrizione dell'ipoteca, rilasciata a favore della Regione Friuli V.G., in relazione al contributo agevolato, in materia di edilizia residenziale pubblica, ottenuto ai sensi dell'art. 94 della L.R. Friuli - VG n. 75 del 1982.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 32 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 42 CORTE COST., Legge 11/10/1971 num. 865 art. 70, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 01/09/1982 num. 75 art. 17 CORTE COST., Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 01/09/1982 num. 75 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)