Sez. U, Sentenza n. 761 del 26/01/1998 (Rv. 511941 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Art. 17 D.L. n. 795 del 1984 - Portata - Proroga dei termini per la pronuncia del decreto di espropriazione - Ammissibilità - Proroga anche del termine di scadenza delle pregresse occupazioni legittime - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE
L'art. 17 del D.L. n. 795 del 1984, nel disporre la proroga di un biennio a decorrere dal 1 dicembre 1984 del termine finale (ancorché scaduto) dei "procedimenti espropriativi" (ossia, del termine precedentemente fissato entro il quale doveva essere pronunciato il decreto di espropriazione per pubblica utilità) non ha anche prorogato il termine di scadenza delle pregresse occupazioni legittime finalizzate alle espropriazioni per l'attuazione dei piani di cui alla legge n. 167 del 1962, rispetto alle quali non fosse stato pronunciato il decreto di espropriazione.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 167 CORTE COST., Decreto Legge 01/12/1984 num. 795 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)