Sez. 1, Sentenza n. 2801 del 24/07/1969 (Rv. 342577 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - NUOVI DOCUMENTI - TERMINE PER LA PRODUZIONE - PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
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Ai sensi dell'art. 345 cod.proc.civ. e consentito produrre in appello nuovi documenti anche dopo che l'istruttore abbia invitato le parti a precisare le conclusioni e sino a che la causa non sia rimessa al collegio, non essendo all'uopo necessario un esplicito provvedimento di ammissione. (V. 2049-68, massima n. 334157 507-68, massima n. 331576).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)