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Sez. 5 - , Sentenza n. 2065 del 27/01/2017 (Rv. 642531 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO | Società di comodo – Situazioni oggettive idonee a giustificare il mancato raggiungimento della soglia di operatività - Provvedimento dell'Agenzia delle entrate - Irretroattività - Fattispecie in tema di società sottoposta a sequestro penale.
Stato
decisa il 2017-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642531-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO

In materia di tributi dovuti dalle società di comodo, il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 23681 del 14 febbraio 2008, che, in base all'art. 30, comma 4-ter, della l. n. 724 del 1994, ha individuato "ex ante" l'assoggettamento della società a sequestro penale o confisca tra le situazioni oggettive e straordinarie che giustificano il mancato raggiungimento della soglia di operatività, non ha applicazione retroattiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto il sequestro penale - intervenuto, peraltro, solo alla fine dell'anno e limitatamente al 5% delle quote sociali - inidoneo a giustificare il mancato raggiungimento del reddito minimo nel 2006, escludendo l'applicabilità del provvedimento del 2008 perché successivo).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)