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Sez. 5, Sentenza n. 21091 del 13/10/2011 (Rv. 620171 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Sanzione per ammenda inflitta alla società - Deducibilità - Esclusione - Fondamento - Non inerenza all'attività d'impresa - Conseguenze - Ripresa a tassazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2011-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620171-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di formazione del reddito nell'esercizio di competenza, a norma dell'art. 75, comma quinto, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo vigente "ratione temporis"), può essere ripresa a tassazione la somma, erroneamente portata in deduzione, corrispondente ad un'ammenda inflitta alla società, il cui costo non può ritenersi connesso all'attività d'impresa, giacchè, altrimenti, ne deriverebbe, in termini di riduzione del carico fiscale, una rimodulazione al ribasso della sanzione pecuniaria, non giustificata da alcuna circostanza attenuante ed esclusa dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo il quale "non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato".

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)