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Sez. 3, Sentenza n. 10566 del 30/09/1988 Ud. (dep. 27/10/1988) Rv. 179570 - 01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - RECINZIONE DI FONDO - NON NECESSITÀ - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1988-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179570-01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - RECINZIONE DI FONDO - NON NECESSITÀ - CONDIZIONE.*

La recinzione di un fondo rustico non necessita di concessione solo nel caso in cui la stessa venga attuata con opere non permanenti; il provvedimento autorizzativo è, invece, richiesto quando venga realizzata con materiale tipicamente edilizio tra cui rientra la zoccolatura di calcestruzzo. (V mass n 159607; (V mass n 157064).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)