Sez. 3, Sentenza n. 10566 del 30/09/1988 Ud. (dep. 27/10/1988) Rv. 179570 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - RECINZIONE DI FONDO - NON NECESSITÀ - CONDIZIONE.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - RECINZIONE DI FONDO - NON NECESSITÀ - CONDIZIONE.*
La recinzione di un fondo rustico non necessita di concessione solo nel caso in cui la stessa venga attuata con opere non permanenti; il provvedimento autorizzativo è, invece, richiesto quando venga realizzata con materiale tipicamente edilizio tra cui rientra la zoccolatura di calcestruzzo. (V mass n 159607; (V mass n 157064).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)