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Sez. 3, Sentenza n. 2238 del 14/04/1981 (Rv. 412966 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - STATO DI NECESSITA - INDENNITA EX ART 2045 COD CIV - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE (FERIMENTO DI UN PASSEGGERO PER LA BRUSCA FRENATA DI UN AUTOBUS).*
Stato
decisa il 1981-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412966-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - STATO DI NECESSITA - INDENNITA EX ART 2045 COD CIV - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE (FERIMENTO DI UN PASSEGGERO PER LA BRUSCA FRENATA DI UN AUTOBUS).*

Presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennita, che, ai sensi dell'art 2045 cod civ, il giudice puo (nella misura ritenuta equa) attribuire al danneggiato nel caso in cui l'autore del fatto dannoso abbia agito in stato di necessita, e che la condotta di quest'ultimo sia consistita in un'Azione diretta a cagionare danno; pertanto, tale indennita e correttamente negata quando - alla stregua della valutazione di tutti gli elementi della fattispecie concreta - risulti che l'Azione del danneggiante sia stata invece diretta soltanto a giovare al soggetto in pericolo, il quale dalla opera di salvataggio tentata a suo favore abbia accidentalmente ricevuto un danno sostanzialmente non dissimile da quello che gli sarebbe derivato in Mancanza di detta Azione. (nella specie, l'indennita era stata richiesta dalla passeggera di un'automobile rimasta ferita per la brusca frenata che il conducente di tale veicolo era stato costretto a compiere per evitare la collisione con altro veicolo improvvisamente immessosi sulla strada).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2045 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)