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Sez. 1, Sentenza n. 6307 del 27/03/2015 (Rv. 634783 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - PROCEDIMENTO | Domanda di arbitrato - Rifiuto da parte del committente - Domanda dell'appaltatore al giudice ordinario - Termine di decadenza - Decorrenza.
Stato
decisa il 2015-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634783-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - PROCEDIMENTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 e 47 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con il d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, la domanda, formulata al giudice ordinario, dell'appaltatore, ove successiva alla richiesta di arbitrato da parte di quest'ultimo ed alla declinazione della competenza arbitrale da parte del committente, deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto che esclude la competenza degli arbitri.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 46, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)