Sez. 1, Sentenza n. 2009 del 18/06/1968 (Rv. 334049 - 01)
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - RAPPORTO TRA SOCIETA E TERZI - RESPONSABILITA PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI- SOCIO APPARENTE - FATTISPECIE.*
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - RAPPORTO TRA SOCIETA E TERZI - RESPONSABILITA PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI- SOCIO APPARENTE - FATTISPECIE.*
L'incolpevole e legittimo affidamento nei confronti di chi appare socio di una societa di persone, investe l'esistenza stessa della societa verso l'esterno, a tutela della buona fede dei terzi ed, essendo per sua natura indivisibile, ne riflette gli effetti sostanziali e processuali anche sulle persone che non abbiano trattato con il socio apparente. Accertata, con insindacabile valutazione del giudice di merito, una sicura apparenza verso terzi, e irrilevante la sussistenza effettiva del vincolo sociale. Anche per le societa di persone regolarmente costituite (oltreche per le societa di fatto e ad esclusione di quelle di capitali iscritte) ha Rilevanza l'apparenza giuridica circa la qualita di socio di altre persone oltre quelle risultanti dall'atto costitutivo iscritto e la inopponibilita ai terzi ignari delle modificazioni non iscritte dell'atto costitutivo e dettata esclusivamente a tutela della buona fede dei terzi medesimi e non puo risolversi in loro pregiudizio. (nella specie e stato ritenuto che l'emissione e circolazione di assegni con sottoscrizione sotto il timbro della societa, senza indicazione di procura o d'altro titolo, nonche il rilascio di effetti cambiari di rilevante importo per un'obbligazione sociale, coordinati al contenuto di una lettera sottoscritta dai due soci originari e da altra persona, ben potevano costituire elementi di particolare significato per giustificare l'affidamento dei terzi sull'esistenza di un vincolo sociale nei confronti di tale persona, che nei detti Atti aveva assunto una posizione identica a quella degli altri due soci).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2267
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)