Sez. 1, Sentenza n. 1899 del 11/06/1980 Cc. (dep. 30/09/1980) Rv. 146437 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - IN GENERE - AL SEGRETARIO GIUDIZIARIO, INVECE CHE AL CANCELLIERE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - IN GENERE - AL SEGRETARIO GIUDIZIARIO, INVECE CHE AL CANCELLIERE - INAMMISSIBILITA.*
Deve ritenersi inammissibile un'impugnazione proposta con dichiarazione resa al segretario giudiziario, invece che al cancelliere, trattandosi di persona incompetente a ricevere l'atto. Peraltro, ove il segretario si sia qualificato cancelliere e tale l'impugnante lo abbia ritenuto in buona fede, ricorre un evidente caso di forza maggiore che legittima la restituzione in termini.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 183 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 198, Cod. Proc. Pen. art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)