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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27289 del 16/09/2022 (Rv. 665725 - 01)

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Danno da reato - Credito risarcitorio - Persona offesa - Legittimazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665725-01

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")

La persona offesa dal reato non è legittimata a proporre l'azione revocatoria nei confronti del responsabile dello stesso, trattandosi di mero "soggetto processuale" (non ancora "parte" del processo penale), dalla cui posizione non è possibile enucleare l'esistenza di un'aspettativa creditoria per il risarcimento del danno, come accade, invece, per la parte civile, che è il soggetto che subisce il danno civile e, pertanto, possiede la legittimazione ad esercitare l'azione civile nel processo penale.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)